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Gara #812
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI BISCEGLIE - CUP: C19I24001080002 - Programma Regionale PUGLIA 2021-2027 – Priorità I “Competitività e innovazione” Azione 1.8 “Interventi di digitalizzazione della P.A. e diffusione di infrastrutture e servizi digitali a favore di cittadini ed imprese” Sub Azione 1.8.3 “Interventi per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi”Informazioni appalto
18/12/2025
Aperta
Servizi
€ 474.902,00
LOSAPIO GIACOMO
Categorie merceologiche
92512 - Servizi di archivi
Lotti
Inviato esito
1
B9B0DE2F4A
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI BISCEGLIE - CUP: C19I24001080002 - Programma Regionale PUGLIA 2021-2027 – Priorità I “Competitività e innovazione” Azione 1.8 “Interventi di digitalizzazione della P.A.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA DEL COMUNE DI BISCEGLIE - CUP: C19I24001080002
€ 474.902,00
€ 310.000,00
€ 0,00
€ 433.676,50
0000 Del 12/05/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 03283190720 | PRODEO SPA |
Seggio di gara
0000
21/01/2026
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| LOSAPIO | Giacomo | PRESIDENTE E RUP |
| COLANGELO | ADRIANO | TESTIMONE |
| DI MOLFETTA | CATERINA | TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
Commissione valutatrice
79
29/01/2026
|
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166.95 kB | |
|
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478.18 kB | |
|
cv-cirrottola.pdf SHA-256: 715d146943981f2c5d9be5a0efccecb4d2109dd0b5bdfd066d669e13b0a682b1 03/02/2026 09:24 |
770.08 kB | |
|
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555.31 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| LOSAPIO | Giacomo | PRESIDENTE E RUP |
| CIRROTTOLA | Michele | COMMISSARIO |
| PORCELLI | Angelo | COMMISSARIO |
| DI MOLFETTA | Caterina | SEGRETARIO VERBALIZZANTE |
Scadenze
10/01/2026 13:05
20/01/2026 18:00
21/01/2026 10:00
Allegati
|
c.s.a.pdf SHA-256: c290b18ca151e8446d46229f9f51566d3a61082ec61a0052498299858c3509f2 18/12/2025 11:58 |
480.56 kB | |
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d.d.-n.-1803-del-17.12.2025.pdf SHA-256: 4454a03e4598105c9a4be3750917d58af627df89445d6ae21ae5cd86acb75d80 18/12/2025 11:58 |
213.26 kB | |
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1.27 MB | |
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nota-soprintendenza-del-17.06.2025-prot.-40146.pdf SHA-256: 266a7f96cd81e954459b3c693949d62190c13b71ecf3a79f7621f4588b01fae2 18/12/2025 11:58 |
455.02 kB | |
|
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543.62 kB | |
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342.35 kB | |
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236.35 kB | |
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943.42 kB | |
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225.21 kB | |
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141.32 kB | |
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verbale-n.6-del-27.03.2026-260512-161540.pdf SHA-256: 54d7eb28bf2752effa1a8d08dd6bcdbfe2b5a72798c6a6e63df962a809967980 14/05/2026 14:50 |
156.36 kB | |
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verbale-n.5-del-03.02.2026-260512-161448.pdf SHA-256: 6848d697dc1bfe5628395b961a183e7b6ba02fab9ae84ea0deaa2c1fb0a2688b 14/05/2026 14:50 |
69.50 kB | |
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verbale-n.4-del-02.02.2026-260512-161429.pdf SHA-256: 953869e2c21d248c8840cb0efba7d98c3067e325b76b25fd006a3f1e897af25f 14/05/2026 14:50 |
106.95 kB | |
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verbale-n.3-del-28.01.2026-260512-161356.pdf SHA-256: 145b9b08ea57a317a4d32fb24b20b58f211d62668b319e1058bcabdb177049ed 14/05/2026 14:50 |
81.14 kB | |
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verbale-n.2-del-22.01.2026-260512-161321.pdf SHA-256: 9ec1845169021d952625e61b14409983e6077c2831134242ec374cc23f0c513f 14/05/2026 14:50 |
119.58 kB | |
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verbale-n.1-del-21.01.2026-260512-161303.pdf SHA-256: 3cdd2dce8cf67a4a21eec8dbf930378934c6ce85acd52721fd70a371077c5160 14/05/2026 14:50 |
85.04 kB | |
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determina-di-aggiudicazione-definitiva-e-non-efficace.pdf SHA-256: ef1c5a8e7622b4bd9ecfd2ded8f1f231b9f3bc32c1fb09e5e72b7a6efaf17dc2 16/06/2026 10:12 |
86.42 kB | |
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Comunicazione data di stipula del contratto – art. 90, co. 1, lett. e), D.lgs. 36/2023 SHA-256: fdff89d4120fc53e33cda17986623b6422eb6ceb45e29b56b4cd755ac0e33bcd 09/09/2026 13:23 |
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Chiarimenti
23/12/2025 17:45
Quesito #1
In riferimento ai criteri di valutazione tecnica di cui ai punti 4.1 (“Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti”) e 4.2 (“Certificazioni”) del disciplinare di gara, si chiede di chiarire quanto segue:
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), come vengono attribuiti i punteggi relativi a tali criteri?
In particolare:
Per il criterio 4.1, è possibile sommare le politiche di conciliazione adottate da ciascuna impresa componente il RTI, ai fini dell’attribuzione del punteggio?
Per il criterio 4.2, il punteggio relativo alle certificazioni viene attribuito se le certificazioni sono possedute dal RTI nel complesso?
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si resta in attesa di cortese riscontro.
Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), come vengono attribuiti i punteggi relativi a tali criteri?
In particolare:
Per il criterio 4.1, è possibile sommare le politiche di conciliazione adottate da ciascuna impresa componente il RTI, ai fini dell’attribuzione del punteggio?
Per il criterio 4.2, il punteggio relativo alle certificazioni viene attribuito se le certificazioni sono possedute dal RTI nel complesso?
Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, si resta in attesa di cortese riscontro.
13/01/2026 15:32
Risposta
vedere allegato
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riscontro-quesiti.pdf SHA-256: 4d032a647dfeab27db99619cb9714af8d902acf8bca374e22d7e0c3043776ca5 08/01/2026 11:04 |
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08/01/2026 10:21
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimenti e revisione art. B.7 del Capitolato – Limitazione territoriale della sede operativa
Preg.mi,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, all’art. B.7 – Limitazione territoriale dei beni soggetti a tutela del Capitolato, la scrivente ------intende sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni e richieste di chiarimento.
La disposizione in parola prevede che:
“la S.A. chiede che l’Appaltatore abbia la sede operativa (di proprietà o in locazione) – intesa come la sede nella quale vengono effettivamente e fisicamente espletate le funzioni di digitalizzazione delle pratiche cartacee – all’interno del territorio della Regione Puglia, anche ai fini delle urgenze di cui all’art. B.10 del presente Capitolato.”
Tale previsione appare non coerente con il quadro normativo di riferimento e con le prescrizioni dell’Autorità competente alla tutela archivistica, posto che la Soprintendenza Archivistica individua quale unico limite territoriale ammissibile l’intero territorio della Repubblica Italiana, e non quello regionale.
La clausola di cui all’art. B.7 introduce una restrizione territoriale inderogabile che, di fatto, esclude dalla partecipazione operatori economici dotati di archivi e depositi regolarmente autorizzati e certificati dalla Soprintendenza, ma ubicati al di fuori del territorio regionale.
Tale previsione risulta in contrasto con i principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023, ed in particolare con:
· i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento;
· il principio di proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti richiesti;
. l’obiettivo della massima partecipazione degli operatori economici.
La giurisprudenza amministrativa e l’ANAC hanno più volte affermato l’inammissibilità di requisiti di territorialità che non siano strettamente necessari e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
In particolare, ANAC – Parere n. 107 del 17 giugno 2015 ha chiarito che:
“le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara che richiedano requisiti di territorialità devono ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e di massima concorrenza.”
Anche la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha affermato che discriminare le imprese sulla base della localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
La previsione di cui all’art. B.7, come requisito di esecuzione, richiama l’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, il quale consente alle stazioni appaltanti di introdurre condizioni particolari di esecuzione solo nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Difatti la formulazione attuale dell’art. B.7, produce effetti escludenti già in fase di partecipazione, precludendo l’accesso alla procedura a operatori qualificati che non hanno un deposito nella Regione Puglia, senza che ciò sia giustificato da esigenze tecniche oggettive.
La limitazione territoriale viene motivata con riferimento alle urgenze di cui all’art. B.10 del Capitolato.
Sul punto, si rappresenta che la scrivente è in grado di garantire il pieno rispetto dei tempi previsti, assicurando:
trasporto immediato della documentazione originale cartacea entro 4 ore dalla richiesta via PEC, per esigenze di Tribunali, Procure, Forze dell’Ordine e Organi di Vigilanza;coordinamento con il Committente per l’eventuale digitalizzazione preventiva, fermo restando che, nei casi di indagine di cui al punto precedente, l’originale cartaceo viene comunque messo a disposizione come richiesto.
Si evidenzia, inoltre, che:
la digitalizzazione consente all’Ente l’accesso immediato alla documentazione in formato digitale;la consegna fisica degli originali può avvenire anche tramite corrieri specializzati con tempistiche 18–24 ore, come ordinariamente avviene nella prassi amministrativa.
Ne consegue che la localizzazione regionale della sede operativa non è né necessaria né proporzionata al fine di garantire le urgenze operative previste dal Capitolato.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler chiarire:
se la previsione di cui all’art. B.7 sia da intendersi come refuso o errata qualificazione;ovvero di procedere alla sua eliminazione o riformulazione, eliminando il vincolo territoriale regionale, in coerenza con le prescrizioni della Soprintendenza e con i principi del Codice dei Contratti Pubblici.
In difetto, la clausola in oggetto impedisce alla scrivente di partecipare alla procedura, pur essendo in possesso di tutte le capacità tecniche, professionali e organizzative richieste.
Confidando in un Vostro tempestivo e positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Preg.mi,
con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, all’art. B.7 – Limitazione territoriale dei beni soggetti a tutela del Capitolato, la scrivente ------intende sottoporre alla Vostra attenzione alcune osservazioni e richieste di chiarimento.
La disposizione in parola prevede che:
“la S.A. chiede che l’Appaltatore abbia la sede operativa (di proprietà o in locazione) – intesa come la sede nella quale vengono effettivamente e fisicamente espletate le funzioni di digitalizzazione delle pratiche cartacee – all’interno del territorio della Regione Puglia, anche ai fini delle urgenze di cui all’art. B.10 del presente Capitolato.”
Tale previsione appare non coerente con il quadro normativo di riferimento e con le prescrizioni dell’Autorità competente alla tutela archivistica, posto che la Soprintendenza Archivistica individua quale unico limite territoriale ammissibile l’intero territorio della Repubblica Italiana, e non quello regionale.
La clausola di cui all’art. B.7 introduce una restrizione territoriale inderogabile che, di fatto, esclude dalla partecipazione operatori economici dotati di archivi e depositi regolarmente autorizzati e certificati dalla Soprintendenza, ma ubicati al di fuori del territorio regionale.
Tale previsione risulta in contrasto con i principi fondamentali del D.Lgs. 36/2023, ed in particolare con:
· i principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento;
· il principio di proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti richiesti;
. l’obiettivo della massima partecipazione degli operatori economici.
La giurisprudenza amministrativa e l’ANAC hanno più volte affermato l’inammissibilità di requisiti di territorialità che non siano strettamente necessari e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
In particolare, ANAC – Parere n. 107 del 17 giugno 2015 ha chiarito che:
“le eventuali disposizioni contenute nei bandi di gara che richiedano requisiti di territorialità devono ritenersi nulle in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e di massima concorrenza.”
Anche la Corte Costituzionale, in più occasioni, ha affermato che discriminare le imprese sulla base della localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
La previsione di cui all’art. B.7, come requisito di esecuzione, richiama l’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, il quale consente alle stazioni appaltanti di introdurre condizioni particolari di esecuzione solo nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Difatti la formulazione attuale dell’art. B.7, produce effetti escludenti già in fase di partecipazione, precludendo l’accesso alla procedura a operatori qualificati che non hanno un deposito nella Regione Puglia, senza che ciò sia giustificato da esigenze tecniche oggettive.
La limitazione territoriale viene motivata con riferimento alle urgenze di cui all’art. B.10 del Capitolato.
Sul punto, si rappresenta che la scrivente è in grado di garantire il pieno rispetto dei tempi previsti, assicurando:
trasporto immediato della documentazione originale cartacea entro 4 ore dalla richiesta via PEC, per esigenze di Tribunali, Procure, Forze dell’Ordine e Organi di Vigilanza;coordinamento con il Committente per l’eventuale digitalizzazione preventiva, fermo restando che, nei casi di indagine di cui al punto precedente, l’originale cartaceo viene comunque messo a disposizione come richiesto.
Si evidenzia, inoltre, che:
la digitalizzazione consente all’Ente l’accesso immediato alla documentazione in formato digitale;la consegna fisica degli originali può avvenire anche tramite corrieri specializzati con tempistiche 18–24 ore, come ordinariamente avviene nella prassi amministrativa.
Ne consegue che la localizzazione regionale della sede operativa non è né necessaria né proporzionata al fine di garantire le urgenze operative previste dal Capitolato.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di voler chiarire:
se la previsione di cui all’art. B.7 sia da intendersi come refuso o errata qualificazione;ovvero di procedere alla sua eliminazione o riformulazione, eliminando il vincolo territoriale regionale, in coerenza con le prescrizioni della Soprintendenza e con i principi del Codice dei Contratti Pubblici.
In difetto, la clausola in oggetto impedisce alla scrivente di partecipare alla procedura, pur essendo in possesso di tutte le capacità tecniche, professionali e organizzative richieste.
Confidando in un Vostro tempestivo e positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
13/01/2026 15:59
Risposta
vedere risp. allegata
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risp.-quesito-n.2-260108-162336.pdf SHA-256: 5a22783696774c0ad314401e21b5d8fe267613055d4a010d39b9de9c50097076 08/01/2026 16:21 |
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09/01/2026 12:10
Quesito #3
Buongiorno,
in relazione al criterio di valutazione dell'offerta tecnica - requisito 4.2 indicato al par. 25 del Disciplinare si chiede se il punteggio previsto per la "ISO 27001 con estensioni alle 27701, 27017, 27018" sia attribuito anche in assenza di alcune delle estensioni (ad esempio certificazione ISO 27001 con estensione ISO 27017 e 27018, ma senza 27701"). Si chiede, inoltre, se, in caso di RTI, è sufficiente che la certificazione sia in capo ad una sola azienda del raggruppamento. Distinti saluti
in relazione al criterio di valutazione dell'offerta tecnica - requisito 4.2 indicato al par. 25 del Disciplinare si chiede se il punteggio previsto per la "ISO 27001 con estensioni alle 27701, 27017, 27018" sia attribuito anche in assenza di alcune delle estensioni (ad esempio certificazione ISO 27001 con estensione ISO 27017 e 27018, ma senza 27701"). Si chiede, inoltre, se, in caso di RTI, è sufficiente che la certificazione sia in capo ad una sola azienda del raggruppamento. Distinti saluti
13/01/2026 15:56
Risposta
vedasi risposta allegata
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riscontro-quesito-n.3.pdf SHA-256: a1408048046a0193c61671c2e8b4bf91493d677933328716a9a751933e391ba1 13/01/2026 15:56 |
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09/01/2026 16:38
Quesito #4
Buon pomeriggio,
1. Si chiede conferma che la presa in carico sia da effettuarsi effettivamente a bocca di magazzino , senza nessun intervento di facchinaggio e di prelievo dei faldoni dalle scaffalature da parte dell'aggiudicatario.
2. Si richiede se è presente un elenco di consistenza delle pratiche oggetto di digitalizzazione e quali metadati sono riportati per singola pratica.
3. All'interno del capitolato non è specificato il numero delle pratiche da digitalizzare , confermate il numero presente sul progetto di riordino (39353)?
4. In riferimento ai fascicoli di edilizia sismica, ex autorizzazioni edilizie e pareri rilasciati che non sono quantificabili , è possibile sapere il numero dei faldoni che li contengono o i metri lineari relativi a questi fascicoli?
5. Si richiede se è possibile avere il numero dei faldoni oggetto di digitalizzazione.
Distinti saluti
1. Si chiede conferma che la presa in carico sia da effettuarsi effettivamente a bocca di magazzino , senza nessun intervento di facchinaggio e di prelievo dei faldoni dalle scaffalature da parte dell'aggiudicatario.
2. Si richiede se è presente un elenco di consistenza delle pratiche oggetto di digitalizzazione e quali metadati sono riportati per singola pratica.
3. All'interno del capitolato non è specificato il numero delle pratiche da digitalizzare , confermate il numero presente sul progetto di riordino (39353)?
4. In riferimento ai fascicoli di edilizia sismica, ex autorizzazioni edilizie e pareri rilasciati che non sono quantificabili , è possibile sapere il numero dei faldoni che li contengono o i metri lineari relativi a questi fascicoli?
5. Si richiede se è possibile avere il numero dei faldoni oggetto di digitalizzazione.
Distinti saluti
13/01/2026 15:42
Risposta
vedasi risposta allegata
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riscontro-quesito-n-4-1.pdf SHA-256: c68d93f683c9b72ad7de005f50370ccbfd0f03ad73b873fa715e2c92bd5d0b5e 13/01/2026 15:42 |
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